Italian Court dismisses appeal as generic and unsupported by specific factual arguments regarding sentencing minimums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Di Francesco's appeal against his conviction for aggravated theft of electricity inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to grant the statutory minimum sentence, but the appellate court had already addressed this issue in its written reasoning. The Supreme Court rejected the claim because the appeal's arguments were deemed vague, generic, and completely disconnected from the specific motivations provided by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are generic, vague, and entirely unconnected to the specific motivations contained in the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCESCO GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/05/1988 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 7847/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Di Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata concessione all'imputato del minimo della pena - è generico perché fondato su argomentazioni vaghe e del tutto disancorate dalla motivazione che, sul trattamento sanzionatorio, la Corte distrettuale ha esposto a pag. 3 della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente