Italian Supreme Court dismisses appeal for theft conviction due to lack of specific appeal grounds and generic legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giuseppe Francaviglia's appeal against his theft conviction inadmissible. The appellant argued for a lighter sentence based on specific statutory violations, but the court found no corresponding grounds in the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected because the issues raised were not properly developed during the lower proceedings and relied on generic theoretical arguments rather than concrete analysis of the court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 69 cod. pen.; Art. 125 e 546 cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised do not correspond to specific arguments presented in the appellate judgment or if they are based on generic theoretical arguments without addressing the concrete reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCAVIGLIA GIUSEPPE nato a PALERMO il 26/1:2/1986 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 7820/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Francaviglia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato quella del Tribunale di Termini Imerese di condanna per il reato di furto monoaggravato, con la recidiva specifica e infraquinquennale; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 69 cod.pen. - non si collega ad un corrispondente motivo di appello né l'errore commesso dal Giudice monocratico sulla determinazione della pena determina illegalità della stessa (Sez.
U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886) e neanche la pena inflitta esorbita i limiti edittali; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 125 e 546 cod.proc.pen. - è generico perché fondato su argomenti teorici, che non affrontano, nel concreto, la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres