Ordinanza — n. 36501/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOVITO GAETANO nato a TARANTO il 02/01/1967 avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 7803/2023 Rilevato che l'imputato Gaetano Santovito ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Taranto di condanna per il reato di minaccia; Rilevato che tutti motivi del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione quanto al giudizio di responsabilità - non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36501/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 7803/2023 Rilevato che l'imputato Gaetano Santovito ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Taranto di condanna per il reato di minaccia; Rilevato che tutti motivi del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione quanto al giudizio di responsabilità - non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOVITO GAETANO nato a TARANTO il 02/01/1967 avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 7803/2023 Rilevato che l'imputato Gaetano Santovito ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Taranto di condanna per il reato di minaccia; Rilevato che tutti motivi del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione quanto al giudizio di responsabilità - non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente