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Ordinanza — n. 36499/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36499/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36499/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMI ALESSANDRO nato a MARSALA il 14/01/1983 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7789/2023 Rilevato che l'imputato Alessandro Crimi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per i delitti di tentato furto in abitazione aggravato, tentato e consumato, e furto con strappo; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha evidenziato come l'azione non fosse stata portata a compimento per le difficoltà di accedere al motociclo (pag. 3 della sentenza impugnata) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36499/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale desistenza revoca della licenza condurre permesso di promuovere un procedimento penale rinuncia alla motivazione attenuazione libera della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMI ALESSANDRO nato a MARSALA il 14/01/1983 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7789/2023 Rilevato che l'imputato Alessandro Crimi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per i delitti di tentato furto in abitazione aggravato, tentato e consumato, e furto con strappo; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha evidenziato come l'azione non fosse stata portata a compimento per le difficoltà di accedere al motociclo (pag. 3 della sentenza impugnata) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente