Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to prove effective surveillance exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carlo Bonura inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bonura argued that the prosecution lacked a formal complaint and that the aggravated theft charge was improperly applied because the supermarket had a video surveillance system. The court rejected these claims, noting the complaint existed in the file and that video surveillance alone does not constitute the specific effective prevention required to exclude the statutory aggravating circumstance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 625 n. 7 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without specific new criticism, and the existence of video surveillance does not automatically exclude the aggravating circumstance of theft in a place open to public trust.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONURA CARLO nato a PALERMO il 13/11/1971 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BOR,RELLI; RG 7743/2023 Rilevato che l'imputato Carlo Bonura ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il delitto di furto aggravato all'interno di un supermercato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce la mancanza della querela - è manifestamente infondato perché è presente in atti la querela sporta dal responsabile del supermercato, cui spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre la querela (Sez.
U. n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il medesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5 , n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre