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Ordinanza — n. 36495/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36495/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36495/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESORONI ALFREDO nato a TOLENTINO il 14/08/1944 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7737/2023 Rilevato che l'imputato Alfredo Cesoroni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata di condanna per il delitto di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen.; Rilevato che il motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, lungi dal denunziare effettivamente vizi riconducibili a quelli ex art. 606 cod. proc. pen., tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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art. 612 comma 2 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36495/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 612 comma 2 cod. pen.; Rilevato che il motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, lungi dal denunziare effettivamente vizi riconducibili a quelli ex art. 606 cod. proc. pen., tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale cognizione del ricorso per cassazione riesame dell'entità pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 612 comma 2 cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESORONI ALFREDO nato a TOLENTINO il 14/08/1944 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7737/2023 Rilevato che l'imputato Alfredo Cesoroni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata di condanna per il delitto di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen.; Rilevato che il motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, lungi dal denunziare effettivamente vizi riconducibili a quelli ex art. 606 cod. proc. pen., tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente