Cassation court dismisses appeal against sentencing, ruling discretion on aggravating/mitigating circumstances is within trial court's authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Raffaele De Rosa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. De Rosa challenged the excessive sentence and the lack of generic mitigating circumstances, arguing for a reduction in his conviction for aggravated theft. The court rejected these claims, stating that sentencing discretion regarding aggravating and mitigating factors falls within the trial court's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code, and that the appellate court's reasoning was sufficient and not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the discretionary choices of the appellate court regarding the comparison between aggravating and mitigating circumstances, provided the decision is not arbitrary and is adequately motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA RAFFAELE nato a PALERMO il 18/01/1990 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7722/2023 Rilevato che l'imputato Raffaele De Rosa ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed ha assolto l'imputato dal delitto di cui all'ari:. 416 cod. pen. e rideterminato la pena in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 267,00 di multa per i delitti di furto pluriaggravato;
Rilevato che il motivo unico di ricorso - nella parte in cui il ricorrente contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi esposti dal Giudice di prime cure, senza che il ricorrente abbia evidenziato vizi logici o giuridici;
Rilevato che il medesimo ricorso — quanto contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti — è inammissibile perché la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore