Ordinanza — n. 36493/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCARI GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/10/1991 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7715/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Mascari ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il delitto di furto in area condominiale aggravato; Rilevato che la prima censura di cui al motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente contesta l'eccessività della pena - non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso una motivazione ricavabile da quella sul diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 36493/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso una motivazione ricavabile da quella sul diniego delle circostanze attenuanti generiche;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCARI GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/10/1991 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7715/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Mascari ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il delitto di furto in area condominiale aggravato; Rilevato che la prima censura di cui al motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente contesta l'eccessività della pena - non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso una motivazione ricavabile da quella sul diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato, d'altra parte, che l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato che la seconda censura di cui al motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 202