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Ordinanza — n. 36491/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36491/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36491/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUCCI MICHELINA nato a SOLOFRA il 29/06/1943 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7703/2023 Rilevato che l'imputata Michelina Gallucci ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Avellino per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa nella misura di anni due;

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36491/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso - cori cui la ricorrente contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., né invocato in udienza (Sez. U , n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. Salerno, 275376); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena revoca della sospensione condizionale pene condizionali revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUCCI MICHELINA nato a SOLOFRA il 29/06/1943 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7703/2023 Rilevato che l'imputata Michelina Gallucci ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Avellino per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa nella misura di anni due;

Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che, invero, lo stesso motivo di ricorso è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - cori cui la ricorrente contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., né invocato in udienza (Sez. U , n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. Salerno, 275376); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre