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Ordinanza — n. 36490/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36490/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36490/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUBINO FRANCESCO nato a MESAGNE il 05/08/1984 ROLLO COSIMO nato a MESAGNE11 16/11/1988 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7668/2023 Rilevato che gli imputati Francesco Rubino e Cosimo Rollo ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi di condanna per il reato di rissa; Rilevato che il motivo unico dei ricorsi - con cui i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione prima della sentenza di appello - è manifestamente infondato perché la prescrizione è maturata il 2 luglio 2022, dopo la sentenza della Corte di appello di Lecce del 20 aprile 2022; al termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, infatti, vanno aggiunti giorni 137 di sospensione per i rinvii delle udienze del 4 dicembre 2017, del 26 ottobre 2018 e del 14 dicembre 2018;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36490/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUBINO FRANCESCO nato a MESAGNE il 05/08/1984 ROLLO COSIMO nato a MESAGNE11 16/11/1988 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7668/2023 Rilevato che gli imputati Francesco Rubino e Cosimo Rollo ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi di condanna per il reato di rissa; Rilevato che il motivo unico dei ricorsi - con cui i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione prima della sentenza di appello - è manifestamente infondato perché la prescrizione è maturata il 2 luglio 2022, dopo la sentenza della Corte di appello di Lecce del 20 aprile 2022; al termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, infatti, vanno aggiunti giorni 137 di sospensione per i rinvii delle udienze del 4 dicembre 2017, del 26 ottobre 2018 e del 14 dicembre 2018;

Parole chiave

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termine di sospensione rinvio del dibattimento restituzione del termine scaduto termine di revisione termine calcolato a ore impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUBINO FRANCESCO nato a MESAGNE il 05/08/1984 ROLLO COSIMO nato a MESAGNE11 16/11/1988 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7668/2023 Rilevato che gli imputati Francesco Rubino e Cosimo Rollo ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi di condanna per il reato di rissa; Rilevato che il motivo unico dei ricorsi - con cui i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione prima della sentenza di appello - è manifestamente infondato perché la prescrizione è maturata il 2 luglio 2022, dopo la sentenza della Corte di appello di Lecce del 20 aprile 2022; al termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, infatti, vanno aggiunti giorni 137 di sospensione per i rinvii delle udienze del 4 dicembre 2017, del 26 ottobre 2018 e del 14 dicembre 2018;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consiglie