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Sentenza — n. 36489/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36489/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36489/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 09/06/1968 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7658/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Russo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso di condanna per i reati di cui agli artt. 494 e 477, 482 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen, art. 81, comma 2 cod. pen; Sentenza — n. 36489/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 494 e 477, 482 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.

Parole chiave

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procedimento per falsità esibizione dei documenti d'identità documenti mancanti errore di persona prove fabbricate carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.
art. 81, comma 2 cod. pen
Considerato che, di conseguenza, deve essere eliminata la pena di mesi quattro di reclusione inflitta dal giudice di prime cure quale aumento ex art. 81, comma 2 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 09/06/1968 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7658/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Russo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso di condanna per i reati di cui agli artt. 494 e 477, 482 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.

— non è manifestamente infondato, considerato che il prevenuto aveva esibito all'addetta dell'esercizio "comproro" un documento relativo sì ad un altro soggetto, ma non recante la sua effige (come dalla medesima riferito) e che, quindi, non aveva indotto in errore la predetta, induzione che costituisce un elemento costitutivo del reato; Considerato che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio quanto al reato di cui all'art. 494 cod. pen. che si è estinto per prescrizione 1'8 gennaio 2023, pur tenendo conto della sospensione dovuta al rinvio dell'il. maggio 2017 per impedimento del difensore dell'imputato;

Considerato che, di conseguenza, deve essere eliminata la pena di mesi quattro di reclusione inflitta dal giudice di prime cure quale aumento ex art. 81, comma 2 cod. pen. per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. Precisato che, quanto all'altro reato, non vi è motivo di ricorso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 494 cod. pen. per essere lo stesso estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consi