Ordinanza — n. 36480/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINA DEBORA nato\a SAN LAZZARO DI SAVENA il 09/04/1970 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7504/2023 Rilevato che l'imputata Debora Prina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato; Letta la memoria dell'Avv. Saverio Chesi, per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36480/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Saverio Chesi, per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINA DEBORA nato\a SAN LAZZARO DI SAVENA il 09/04/1970 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7504/2023 Rilevato che l'imputata Debora Prina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato; Letta la memoria dell'Avv. Saverio Chesi, per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al riconoscimento fotografico e all'incidente probatorio avente ad oggetto la deposizione della persona offesa e deduce manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla colpevolezza - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione immune da vizi logici, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui la ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 I