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Ordinanza — n. 36479/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to specific, generic, and unfounded grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36479/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Anna Rita Valerio inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged a conviction for aggravated theft of electricity, arguing specific defects in the lower court's reasoning regarding liability and statutory violations. The court rejected these claims because the first ground was non-specific, the second was too generic to allow judicial review, and the third was unfounded as the constitutional question was irrelevant given the trial duration.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 2 comma 5 L. 134 del 2021: An appeal is inadmissible if a ground is non-specific, generic, or manifestly unfounded, particularly when a constitutional question is irrelevant due to procedural time limits.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific grounds generic argumentation manifestly unfounded constitutional question irrelevant criminal procedure code court costs award motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 2 comma 5 L. 134 del 2021
134 del 2021 - è manifestamente infondato perché la questione di legittimità costituzionale è irrilevante nel presente giudizio visto che il Giudizio di appello è durato meno di tre anni, termine previsto, nella fase di prima applicazione della novella, ex art. 2 comma 5 L. 134 del 2021.
Art. 2 comma 3 I. 134 del 2021
pen., sollevando questione di legittimità costituzionale delil'art. 2, comma 3, I.
Art. 344 bis comma 1 e 2 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALERIO ANNA RITA nattz a FOGGIA il 18/02/1973 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BOPRELLI; RG 7503/2023 Rilevato che l'imputata Anna Rita Valerio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità - è aspecifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui la ricorrente deduce la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344 bis comma 1 e 2 cod. proc. pen., sollevando questione di legittimità costituzionale delil'art. 2, comma 3, I. 134 del 2021 - è manifestamente infondato perché la questione di legittimità costituzionale è irrilevante nel presente giudizio visto che il Giudizio di appello è durato meno di tre anni, termine previsto, nella fase di prima applicazione della novella, ex art. 2 comma 5 L. 134 del 2021.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 I