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Ordinanza — n. 36478/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36478/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36478/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LULLO ANTONIO nato a FORLI' il 18/12/1968 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7475/2023 Rilevato che l'imputato Antonio Lullo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Forlì ed ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo B) dell'imputazione (artt. 61 n. 2 e 635 co. 2 n. 1 cod. pen.) perché il fatto non sussiste e ha dichiarato assorbito il reato di cui al capo C) dell'imputazione (art. 707 cod.pen.) nel delitto di cui al capo A) (art. 624 e 625 n. 2 cod. pen.) rideterminando la pena in anni uno, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;

Regesto Legislator

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art. 707 cod.pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 36478/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 2 e 635 co. 2 n. 1 cod. pen.) perché il fatto non sussiste e ha dichiarato assorbito il reato di cui al capo C) dell'imputazione (art. 707 cod.pen.) nel delitto di cui al capo A) (art. 624 e 625 n. 2 cod. pen.) rideterminando la pena in anni uno, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;

Parole chiave

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reiterazione di reati penali attenuazione della pena revisione in materia penale riesame dell'entità pena riconsiderazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod.pen
pen.) perché il fatto non sussiste e ha dichiarato assorbito il reato di cui al capo C) dell'imputazione (art. 707 cod.pen.) nel delitto di cui al capo A) (art.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LULLO ANTONIO nato a FORLI' il 18/12/1968 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7475/2023 Rilevato che l'imputato Antonio Lullo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Forlì ed ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo B) dell'imputazione (artt. 61 n. 2 e 635 co. 2 n. 1 cod. pen.) perché il fatto non sussiste e ha dichiarato assorbito il reato di cui al capo C) dell'imputazione (art. 707 cod.pen.) nel delitto di cui al capo A) (art. 624 e 625 n. 2 cod. pen.) rideterminando la pena in anni uno, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;

Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la sussistenza della recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato e aspecifico; che il giudice di merito senza ricevere specifica confutazione dal ricorrente — ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - cori cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; considerato, più precisamente, che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore P