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Ordinanza — n. 36475/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36475/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36475/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNILLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/10/1952 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7431/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Mennillo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato in quanto la rinnovazione dibattimentale è stata disposta legittimamente dalla Corte di appello per completare l'istruttoria dibattimentale interrotta dall'errata declaratoria di prescrizione;

Regesto Legislator

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art. 603 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36475/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui I ricorrente contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata escussione della persona offesa - è manifestamente infondato perché non chiarisce le ragioni per cui sarebbe stata necessaria l'escussione della persona offesa, dal momento che non si verte nell'ipotesi di rinnovazione obbligatoria, non trattandosi di una prova che ha fondato o contribuito a fondare il verdetto liberatorio di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento rinuncia al dibattimento orale impugnabilità della decisione di rinvio oltraggio alla corte restituzione del termine condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNILLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/10/1952 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7431/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Mennillo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato in quanto la rinnovazione dibattimentale è stata disposta legittimamente dalla Corte di appello per completare l'istruttoria dibattimentale interrotta dall'errata declaratoria di prescrizione;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui I ricorrente contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata escussione della persona offesa - è manifestamente infondato perché non chiarisce le ragioni per cui sarebbe stata necessaria l'escussione della persona offesa, dal momento che non si verte nell'ipotesi di rinnovazione obbligatoria, non trattandosi di una prova che ha fondato o contribuito a fondare il verdetto liberatorio di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 l