Ordinanza — n. 36474/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIUFFREDO MAURIZIO nato a PALERMO il 30/09/1958 LICATA BENEDETTA RITA natqa PIAZZA ARMERINA il 13/07/1959 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7426/2023 Rilevato che gli imputati Maurizio Giuffredo e Benedetta Rita Licata ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di condanna per il reato di furto aggravato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36474/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIUFFREDO MAURIZIO nato a PALERMO il 30/09/1958 LICATA BENEDETTA RITA natqa PIAZZA ARMERINA il 13/07/1959 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7426/2023 Rilevato che gli imputati Maurizio Giuffredo e Benedetta Rita Licata ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di condanna per il reato di furto aggravato;
Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per difetto di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui i ricorrenti contestano il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, i