Ordinanza — n. 36472/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBENGUE CHEIKH MBACKE (CUI 04KYJK5) nato il 26/10/1997 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7405/2023 Rilevato che l'imputato Cheikh Mbacke Mbengue ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza dei Tribunale di Rimini e ha ridotto la pena inflitta ad anni uno di reclusione per il reato ai resistenza e mendaci dichiarazioni a pubblico ufficiale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36472/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è aspecifíco e non sorretto dal necessario interesse ad impugnare, perché fin dal primo grado gli erano state concesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila ìn favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBENGUE CHEIKH MBACKE (CUI 04KYJK5) nato il 26/10/1997 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7405/2023 Rilevato che l'imputato Cheikh Mbacke Mbengue ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza dei Tribunale di Rimini e ha ridotto la pena inflitta ad anni uno di reclusione per il reato ai resistenza e mendaci dichiarazioni a pubblico ufficiale;
Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è aspecifíco e non sorretto dal necessario interesse ad impugnare, perché fin dal primo grado gli erano state concesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila ìn favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio