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Ordinanza — n. 36472/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36472/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36472/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBENGUE CHEIKH MBACKE (CUI 04KYJK5) nato il 26/10/1997 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7405/2023 Rilevato che l'imputato Cheikh Mbacke Mbengue ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza dei Tribunale di Rimini e ha ridotto la pena inflitta ad anni uno di reclusione per il reato ai resistenza e mendaci dichiarazioni a pubblico ufficiale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36472/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è aspecifíco e non sorretto dal necessario interesse ad impugnare, perché fin dal primo grado gli erano state concesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila ìn favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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peggioramento di uno stato anteriore attenuazione della pena sanzioni pecuniarie graduazione dei contributi adattamento delle prestazioni d'assicurazione addebito di tasse
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBENGUE CHEIKH MBACKE (CUI 04KYJK5) nato il 26/10/1997 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7405/2023 Rilevato che l'imputato Cheikh Mbacke Mbengue ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza dei Tribunale di Rimini e ha ridotto la pena inflitta ad anni uno di reclusione per il reato ai resistenza e mendaci dichiarazioni a pubblico ufficiale;

Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è aspecifíco e non sorretto dal necessario interesse ad impugnare, perché fin dal primo grado gli erano state concesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila ìn favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 luglio