Ordinanza — n. 36358/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente 'ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN CHATTOUH MOHAMED nato il 07/03/1985 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Ben Chattotiv Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte D'appello dell'Aquila, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato confermato il giudizio di responsabilità affermato, nei suoi confronti, dalla sentenza del tribunale di Vasto, previa riqualificazione giuridica dei fatti, in relazione ai delitti di cui agli artt. 5 D.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 36358/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5 D.
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a seguente 'ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN CHATTOUH MOHAMED nato il 07/03/1985 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Ben Chattotiv Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte D'appello dell'Aquila, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato confermato il giudizio di responsabilità affermato, nei suoi confronti, dalla sentenza del tribunale di Vasto, previa riqualificazione giuridica dei fatti, in relazione ai delitti di cui agli artt. 5 D.
Lgs. n. 286 del 1998, 477 e 489 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il difensore denunzia erronea applicazione della legge penale - a riguardo degli artt. 477 e 489 cod. pen. - e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato, parimenti, che il motivo di ricorso risulti anche aspecifico, in quanto reiterativo di una doglianza alla quale la Corte di merito ha fornito adeguata e condivisibile risposta (pag. 7, ove si argomenta che l'esibizione e dunque l'utilizzazione dei documenti contraffatti, avvenuta sulla base delle deposizioni dei Carabinieri, non è incompatibile con l'avvenuto sequestro dei medesimi nel borsello dell'imputato, che potrebbe serenamente averli ivi ricollocati dopo averli mostrati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dediso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Tiziano Masini I_ l' t) Vi- A T í>. i 3 1 A 2