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Ordinanza — n. 36357/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as inadmissible in final review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36357/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Parigi Rolando inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. Rolando argued that the appellate court failed to consider all favorable elements, but the court rejected this, noting that the lower court's reasoning was sufficient and free from logical flaws. Consequently, the appeal was dismissed, and Rolando was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal against the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible in final review proceedings if the lower court's reasoning is not manifestly illogical, as the supreme court does not require the trial judge to consider every single favorable element.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal final review proceedings procedural costs Cassa delle ammende bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIGI ROLANDO nato a PALAZZOLO SULL'OGLIO il 20/06/1972 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Parigi Rolando ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che ha rideterminato la pena inflittagli, con la conferma dell'affermazione di reità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 216 primo comma n.

1) e 223 r.d. n. 267/42, come sancita dalla sentenza di primo grado; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (disinvolte modalità del fatto,, commesso a fini di lucro), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/07/2023 Il consi liere estensore Il Presidente