Ordinanza — n. 36356/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOUBACHI ADIL nato il 19/07/1981 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Koubachi Adil ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che, rideterminando la pena in suo favore, ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine ai reati di cui agli artt. 635 comima 2 n. 1 e 582,585 cod. pen., quest'ultimo in danno di Aoui Farid; Considerato che il primo motivo ed unico di ricorso, con cui si lamentano carenze motivazionali circa il giudizio di affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36356/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 635 comima 2 n. 1 e 582,585 cod. pen., quest'ultimo in danno di Aoui Farid; Considerato che il primo motivo ed unico di ricorso, con cui si lamentano carenze motivazionali circa il giudizio di affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOUBACHI ADIL nato il 19/07/1981 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Koubachi Adil ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che, rideterminando la pena in suo favore, ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine ai reati di cui agli artt. 635 comima 2 n. 1 e 582,585 cod. pen., quest'ultimo in danno di Aoui Farid; Considerato che il primo motivo ed unico di ricorso, con cui si lamentano carenze motivazionali circa il giudizio di affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigli re estensore Il Presidente