Ordinanza — n. 36355/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTUTTI DAINA nato a PIOVE DI SACCO il 17/07/1977 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di VENE2:IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Battistutti Daina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che si duole di violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante della violenza sulle cose, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e basato su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 1-2 motivazione sentenza impugnata, ove la Corte sottolinea - richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità - che la confezione del bene è stata rotta o persino "strappata", con ciò realizzandosi la manomissione sufficiente ad integrare la circostanza aggravante); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36355/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624,625 n. 2 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che si duole di violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante della violenza sulle cose, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e basato su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 1-2 motivazione sentenza impugnata, ove la Corte sottolinea - richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità - che la confezione del bene è stata rotta o persino "strappata", con ciò realizzandosi la manomissione sufficiente ad integrare la circostanza aggravante); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTUTTI DAINA nato a PIOVE DI SACCO il 17/07/1977 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di VENE2:IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Battistutti Daina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che si duole di violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante della violenza sulle cose, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e basato su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 1-2 motivazione sentenza impugnata, ove la Corte sottolinea - richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità - che la confezione del bene è stata rotta o persino "strappata", con ciò realizzandosi la manomissione sufficiente ad integrare la circostanza aggravante); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso l 12 luglio 2023 Il consigèl'e estensore Il Presidente