Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints lacking specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Silvio Cuofano's appeal against the Second Instance Court's conviction for illegal water supply provision inadmissible. The sole ground of appeal was rejected because it consisted only of repetitive factual complaints without specific argumentation to challenge the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.; An appeal in the interest of law is inadmissible if it contains only mere complaints or repetitive criticisms of the lower court's findings without providing specific, argumentative grounds to challenge the decision's correctness.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOFANO SILVIO nato a NOCERA INFERIORE il 15/04/1977 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Cuofano Silvio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui agli artt. 624,625 n. 7 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e basato su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 3-6, ove la Corte sottolinea che le prove testimoniali acquisite e gli esiti della verifica eseguita dai tecnici e dagli agenti di polizia municipale sono state convergenti nell'individuare nell'imputato il beneficiario della fornitura d'acqua abusiva; sotto altro profilo, tenuto conto dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. sin dal giudizio di primo grado, non sarebbe nemmeno decisivo accertare se l'allaccio abusivo sia stato realizzato dal prevenuto piuttosto che dai proprietari in epoca antecedente, rilevando invece che a fruire della fornitura non pagata fosse proprio il Cuofano, utilizzatore dell'immobile a lui dato in comodato dalla proprietà); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C