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Ordinanza — n. 36352/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36352/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36352/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: FRANCESCONE ANTONIO nato a NAPOLI il 01/12/1989 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Francescone Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di lesioni personali aggravate dalle più persone riunite; considerato che il primo motivo di ricorso, che si duole, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 36352/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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aggressione fisica causalità del colpo di frusta lesioni gravi corresponsabilità della vittima lesione alla caviglia reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 62 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: FRANCESCONE ANTONIO nato a NAPOLI il 01/12/1989 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Francescone Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di lesioni personali aggravate dalle più persone riunite; considerato che il primo motivo di ricorso, che si duole, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., della mancata esclusione della recidiva, è da un lato generico - in quanto riproduttivo di lagnanza già compiutamente affrontata dal giudice del gravame - ed è comunque manifestamente infondato, perchè il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto totalmente aspecifico, avendo, l'imputato, beneficiato della concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sin dal giudizio di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Pre