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Ordinanza — n. 36347/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36347/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36347/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CUNDARI MATTEO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 16/01/1971 nel procedimento a carico di: PEPE ANIELLO nato a NOCERA INFERIORE il 11/10/1943 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che la parte civile Cundari Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che ha riformato la condanna inflitta all'imputato Pepe Aniello per il reato di cui all' artt. 612 comma 2 cod. pen., come sancita dalla sentenza di primo grado; rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 603 comma 3 cod. proc. pen. in tema di mancata riassunzione di una prova dichiarativa da parte del giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado è manifestamente infondato, perché l'obbligo della rinnovazione della prova ricorre solo in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., mentre il terzo comma della norma processuale, ben lungi dallo stabilire quanto invocato dal difensore della parte civile ricorrente, si limita a prevedere che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta dal giudice di secondo grado d'ufficio, quando la ritenga "assolutamente necessaria"; rammentato - quanto al secondo motivo, che investe vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa dal reato e dell'imputato - che, nel giudizio di cassazione, sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli ellennenti di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Regesto Legislator

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artt. 612 comma 2 cod. pen, art. 603 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36347/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 612 comma 2 cod. pen., come sancita dalla sentenza di primo grado; rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 603 comma 3 cod. proc. pen. in tema di mancata riassunzione di una prova dichiarativa da parte del giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado è manifestamente infondato, perché l'obbligo della rinnovazione della prova ricorre solo in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., mentre il terzo comma della norma processuale, ben lungi dallo stabilire quanto invocato dal difensore della parte civile ricorrente, si limita a prevedere che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta dal giudice di secondo grado d'ufficio, quando la ritenga "assolutamente necessaria"; rammentato - quanto al secondo motivo, che investe vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa dal reato e dell'imputato - che, nel giudizio di cassazione, sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli ellennenti di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Parole chiave

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revisione della sentenza penale adeguamento della pena ricorso di annullamento riesame dell'entità pena recidiva nell'infrazione modifica notevole dei fatti

Disposizioni normative citate

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artt. 612 comma 2 cod. pen
art. 603 comma 3 cod. proc. pen
pen., come sancita dalla sentenza di primo grado; rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 603 comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CUNDARI MATTEO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 16/01/1971 nel procedimento a carico di: PEPE ANIELLO nato a NOCERA INFERIORE il 11/10/1943 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che la parte civile Cundari Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che ha riformato la condanna inflitta all'imputato Pepe Aniello per il reato di cui all' artt. 612 comma 2 cod. pen., come sancita dalla sentenza di primo grado; rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 603 comma 3 cod. proc. pen. in tema di mancata riassunzione di una prova dichiarativa da parte del giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado è manifestamente infondato, perché l'obbligo della rinnovazione della prova ricorre solo in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., mentre il terzo comma della norma processuale, ben lungi dallo stabilire quanto invocato dal difensore della parte civile ricorrente, si limita a prevedere che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta dal giudice di secondo grado d'ufficio, quando la ritenga "assolutamente necessaria"; rammentato - quanto al secondo motivo, che investe vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa dal reato e dell'imputato - che, nel giudizio di cassazione, sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli ellennenti di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); che, di conseguenza, l'orizzonte circoscritto del giudizio di legittimità esclude che sia possibile rivisitare la ricostruzione probatoria operata nella sentenza impugnata quanto alle movenze dell'imputato con il bastone "da passeggio" e alla sua effettiva intenzione di prospettare un male ingiusto all'attuale persona offesa, ovvero la comparazione della maggiore o minore credibilità degli apporti dichiarativi delle parti contrapposte; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/07/2023 Il const liere estensore