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Ordinanza — n. 36346/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36346/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36346/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCHI MARCO nato a ROMA il 22/06/1982 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Zucchi Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di tentato furto continuato ed aggravato e furto aggravato; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati contestati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto - che invitano questa Corte ad una rivisitazione, non prevista dalla legge, del materiale probatorio - e basati, comunque, su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato inoltre, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (es cfr. tra le altre, Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01); che, nel caso di specie, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata, che ha correttamente escluso la rilevanza decisiva di un "errore" nell'indicazione del colore della bicicletta asportata alla Santangelo, alla quale è stata regolarmente restituita dai Carabinieri - ed ai quali, evidentemente, Fannularo l'aveva consegnata dopo aver bloccato l'imputato mentre tentava di rubare il suo motociclo; e che, con argomento altrettanto condivisibile, ha escluso l'ipotizzabilità di un "furto d'uso" del ciclomotore, invocato dalla difesa con allegazioni puramente congetturali e comunque indimostrate); considerato che il terzo motivo di ricorso, che si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.„ è del tutto generico, vuoi per le espressioni di puro stile utilizzate, vuoi perché puramente riproduttivo di una lagnanza già adeguatamente reietta della Corte territoriale, con il cui apprezzamento il ricorrente non si confronta (pag. 3 della sentenza impugnata, che ha dato conto della reiterazione del comportamento illecito nel corso della medesima giornata e in distinte occasioni - e, dunque, di "modalità della condotta" discretamente allarmanti - e dei plurimi precedenti penali per furto dell'imputato, che non consentono di escludere il profilo dell'abitualità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 36346/2023 — snpen · Corte di Cassazione: tra le altre, Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01); che, nel caso di specie, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata, che ha correttamente escluso la rilevanza decisiva di un "errore" nell'indicazione del colore della bicicletta asportata alla Santangelo, alla quale è stata regolarmente restituita dai Carabinieri - ed ai quali, evidentemente, Fannularo l'aveva consegnata dopo aver bloccato l'imputato mentre tentava di rubare il suo motociclo; e che, con argomento altrettanto condivisibile, ha escluso l'ipotizzabilità di un "furto d'uso" del ciclomotore, invocato dalla difesa con allegazioni puramente congetturali e comunque indimostrate); considerato che il terzo motivo di ricorso, che si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.„ è del tutto generico, vuoi per le espressioni di puro stile utilizzate, vuoi perché puramente riproduttivo di una lagnanza già adeguatamente reietta della Corte territoriale, con il cui apprezzamento il ricorrente non si confronta (pag. 3 della sentenza impugnata, che ha dato conto della reiterazione del comportamento illecito nel corso della medesima giornata e in distinte occasioni - e, dunque, di "modalità della condotta" discretamente allarmanti - e dei plurimi precedenti penali per furto dell'imputato, che non consentono di escludere il profilo dell'abitualità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa tentato furto reato continuato indagine per furto furto di lieve entità altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCHI MARCO nato a ROMA il 22/06/1982 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Zucchi Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di tentato furto continuato ed aggravato e furto aggravato; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati contestati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto - che invitano questa Corte ad una rivisitazione, non prevista dalla legge, del materiale probatorio - e basati, comunque, su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato inoltre, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (es cfr. tra le altre, Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01); che, nel caso di specie, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata, che ha correttamente escluso la rilevanza decisiva di un "errore" nell'indicazione del colore della bicicletta asportata alla Santangelo, alla quale è stata regolarmente restituita dai Carabinieri - ed ai quali, evidentemente, Fannularo l'aveva consegnata dopo aver bloccato l'imputato mentre tentava di rubare il suo motociclo; e che, con argomento altrettanto condivisibile, ha escluso l'ipotizzabilità di un "furto d'uso" del ciclomotore, invocato dalla difesa con allegazioni puramente congetturali e comunque indimostrate); considerato che il terzo motivo di ricorso, che si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.„ è del tutto generico, vuoi per le espressioni di puro stile utilizzate, vuoi perché puramente riproduttivo di una lagnanza già adeguatamente reietta della Corte territoriale, con il cui apprezzamento il ricorrente non si confronta (pag. 3 della sentenza impugnata, che ha dato conto della reiterazione del comportamento illecito nel corso della medesima giornata e in distinte occasioni - e, dunque, di "modalità della condotta" discretamente allarmanti - e dei plurimi precedenti penali per furto dell'imputato, che non consentono di escludere il profilo dell'abitualità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende