Italian Court dismisses appeals as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Arena Giuseppe and Napolitano Venera inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants challenged the appellate court's confirmation of their liability for aggravated crimes of private violence and assault, citing vague motivational deficiencies. The court rejected these claims because the arguments failed to identify specific elements of the decision, rendering them generic and non-compliant with procedural standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements of the decision under attack, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARENA GIUSEPPE nato a MESSINA il 19/11/1969 NAPOLITANO VENERA nato a MESSINA il 24/09/1974 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; t Rilevato che Arena Giuseppe e Napolitano Venera ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Messina e previa riqualificazione del reato di lesioni personali di cui al capo 3) in quello di percosse e con rideterminazione della pena - ha confermato l'affermazione di responsabilità dei predetti come__ già sancita dal giudice di primo grado per i reati di violenza privata aggravata in concorso, lesioni personali aggravate in concorso e - appunto - percosse aggravate in concorso; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si contestano non meglio precisate carenze motivazionali del provvedimento impugnato, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de