Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36338/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36338/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36338/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MADONIA CATERINA nato a PALERMO il 17/12/1964 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Madonìa Caterina, con atto del 26 gennaio 2023, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado che l'aveva condannata per il reato di cui agli artt. 81 cpv.,624, 625 n.2 e n. 7 cod. pen. (furto continuato e pluri-aggravato di energia elettrica). Con un primo ed unico motivo di ricorso, ella lamenta violazione di legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 36338/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv.,624, 625 n.2 e n. 7 cod. pen. (furto continuato e pluri-aggravato di energia elettrica). Con un primo ed unico motivo di ricorso, ella lamenta violazione di legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
reato continuato danneggiamento d'impianti elettrici estensione della procedura continuazione dell'esecuzione abbandono del procedimento per truffa altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 624 cod. pen
150/2022 ha modificato il comma 30 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MADONIA CATERINA nato a PALERMO il 17/12/1964 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Madonìa Caterina, con atto del 26 gennaio 2023, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado che l'aveva condannata per il reato di cui agli artt. 81 cpv.,624, 625 n.2 e n. 7 cod. pen. (furto continuato e pluri-aggravato di energia elettrica). Con un primo ed unico motivo di ricorso, ella lamenta violazione di legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., per mancanza della condizione di procedibilità della querela, necessaria alla luce delle recenti riforme in tema di procedibilità per il reato di furto. Il motivo di ricorso è fondato. L'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art.625 cod. pen.. In particolare, l'art. 2 comma 10 lett.

i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 30 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. La consultazione degli atti del procedimento penale, possibile per la natura della questione posta, ha consentito di accertare l'assenza della condizione di procedibilità della querela. Ne consegue che, non profilandosi emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per assenza della condizione di procedibilità. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliem estensore Il Presid