Sentenza — n. 36337/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MATTINA ROBERTO nato a PALERMO il 15/02/1988 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; E CONSIDERATO IN DIIRITED La Mattina Roberto, con atto depositato il 2 febbraio 2023, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 56,110,624, 625 n.2 e n. 7 cod. pen.. Con un primo motivo di ricorso, egli chiede a questa Corte di dichiarare estinto il reato per mancanza della condizione di procedibilità della querela, necessaria alla luce delle recenti riforme in tema di procedibilità per il reato di furto. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato. L'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art.625 cod. pen.. In particolare, l'art. 2 comma 10 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen; Sentenza — n. 36337/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56,110,624, 625 n.2 e n. 7 cod. pen.. Con un primo motivo di ricorso, egli chiede a questa Corte di dichiarare estinto il reato per mancanza della condizione di procedibilità della querela, necessaria alla luce delle recenti riforme in tema di procedibilità per il reato di furto. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato. L'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art.625 cod. pen.. In particolare, l'art. 2 comma 10 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MATTINA ROBERTO nato a PALERMO il 15/02/1988 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIIRITED La Mattina Roberto, con atto depositato il 2 febbraio 2023, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 56,110,624, 625 n.2 e n. 7 cod. pen.. Con un primo motivo di ricorso, egli chiede a questa Corte di dichiarare estinto il reato per mancanza della condizione di procedibilità della querela, necessaria alla luce delle recenti riforme in tema di procedibilità per il reato di furto. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato. L'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art.625 cod. pen.. In particolare, l'art. 2 comma 10 lett.
i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 30 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. La consultazione degli atti del procedimento penale, possibile per la nal:ura della questione posta, ha consentito di accertare l'esistenza di una mera denuncia orale della persona offesa e l'assenza della manifestazione di qualsiasi volontà punitiva. Ne consegue che, non profilandosi emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di