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Ordinanza — n. 36335/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36335/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36335/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDINO ARMANDO nato a TORRE DEL GRECO il 12/11/1971 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; t Rilevato che Gaudino Armando ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36335/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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trauma alla mano lesioni gravi lesione al ginocchio peggioramento notevole della salute lesioni conseguenti inesigibile malgrado lesioni salute
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDINO ARMANDO nato a TORRE DEL GRECO il 12/11/1971 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; t Rilevato che Gaudino Armando ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad affermare, assertivamente, l'inattendibilità dei testimoni escussi in dibattimento e non consentendo, pertanto, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, fondato su presunto vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è a sua volta del tutto indeterminato e, comunque, non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag.3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de