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Sentenza — n. 36334/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36334/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36334/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVAREZ ANTONINO nato a PALERMO il 22/03/1994 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Alvarez Antonino, con atto del 12 gennaio 2023, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 110,624, 625 n.2 cod. pen.. Con un primo motivo di ricorso,egli lamenta violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 529 cod. proc. pen, art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 36334/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110,624, 625 n.2 cod. pen.. Con un primo motivo di ricorso,egli lamenta violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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azione penale privata recidiva nell'infrazione altri reati azione penale accusa penale danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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art. 529 cod. proc. pen
pen., in relazione all'art. 529 cod. proc. pen., per mancanza della condizione di procedibilità della querela, necessaria alla luce delle recenti riforme in tema di procedibilità per il reato di furto.
art. 624 cod. pen
150/2022 ha modificato il comma 30 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVAREZ ANTONINO nato a PALERMO il 22/03/1994 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alvarez Antonino, con atto del 12 gennaio 2023, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 110,624, 625 n.2 cod. pen.. Con un primo motivo di ricorso,egli lamenta violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 529 cod. proc. pen., per mancanza della condizione di procedibilità della querela, necessaria alla luce delle recenti riforme in tema di procedibilità per il reato di furto. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione delle norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di furto di energia elettrica. Con un terzo motivo, richiamando vizio di motivazione, il ricorso si duole del riconoscimento, a suo carico, della contestata recidiva reiterata ed aggravata. Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato. L'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art.625 cod. pen.. In particolare, l'art. 2 comma 10 lett.

i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 30 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. La consultazione degli atti del procedimento penale, possibile per la natura della questione posta, ha consentito di accertare l'assenza della condizione di procedibilità della querela. Ne consegue che, non profilandosi emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per assenza della condizione di procedibili