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Ordinanza — n. 36332/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison sentence for aggravated assault under Article 612 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36332/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's one-year prison sentence for aggravated assault. The appellant argued the penalty was excessive and the law misapplied, but the court found the sentencing discretion properly exercised based on the defendant's concrete and gratuitous aggressivity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 612 comma 2 cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: The court's discretion in sentencing for aggravated assault is valid when grounded in the concrete gravity of the facts and the defendant's specific aggressivity, rendering an appeal challenging the penalty's excessiveness inadmissible.

Parole chiave

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aggravated assault sentencing discretion gratuitous aggressivity inadmissible appeal Article 612 Penal Code reati violenti minaccia nel diritto penale violenza domestica

Disposizioni normative citate

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Art. 612 comma 2 cod. pen.
Art. 4 I. n. 110/75
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC VALENTINO nato a RIMINI il 01/04/1995 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;Rilevato che Ahmetovic Valentino ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, che ha confermato la sentenza del g.u.p. del tribunale di Pesaro, che lo aveva condannato, ritenuta la continuazione, alla pena complessiva di anni uno di reclusione, in sede di rito abbreviato, per i reati di cui agli artt. 612 comma 2, 610 - così riqualificata l'originaria imputazione - cod. pen. e 4 I. n. 110/75;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione per la eccessività della pena irrogata, è manifestamente infondato, perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata, che ha rimarcato la concreta ed oggettiva gravità de fatto, connotato da profonda e gratuita aggressività);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente