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Ordinanza — n. 36331/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36331/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36331/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANO GIUSEPPE nato a BITONTO il 25/06/1997 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO IMASINI; Rilevato che Cipriano Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che ha confermato la sentenza del locale tribunale, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per erroneo computo della pena irrogata, è manifestamente infondato, perché - da un lato - la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento i3g1i elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 1 della sentenza impugnata, che ha osservato come la pena comminata sia "contenuta entro limiti ragionevoli" e che "non si rilevano ulteriori margini per una riduzione al di sotto di quella concretamente inflitta, giacchè la pena applicata all'appellante corrisponde al minimo edittale"); e perché - dall'altro lato - l'entità della sanzione è stata comunque fissata entro i limiti edittali e non può ritenersi, nel suo complesso, "illegale";

Regesto Legislator

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art. 624 bis cod. pen; Ordinanza — n. 36331/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per erroneo computo della pena irrogata, è manifestamente infondato, perché - da un lato - la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento i3g1i elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 1 della sentenza impugnata, che ha osservato come la pena comminata sia "contenuta entro limiti ragionevoli" e che "non si rilevano ulteriori margini per una riduzione al di sotto di quella concretamente inflitta, giacchè la pena applicata all'appellante corrisponde al minimo edittale"); e perché - dall'altro lato - l'entità della sanzione è stata comunque fissata entro i limiti edittali e non può ritenersi, nel suo complesso, "illegale";

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità scippo violazione di domicilio prove acquisite illegalmente luogo del reato

Disposizioni normative citate

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art. 624 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANO GIUSEPPE nato a BITONTO il 25/06/1997 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO IMASINI; Rilevato che Cipriano Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che ha confermato la sentenza del locale tribunale, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per erroneo computo della pena irrogata, è manifestamente infondato, perché - da un lato - la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento i3g1i elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 1 della sentenza impugnata, che ha osservato come la pena comminata sia "contenuta entro limiti ragionevoli" e che "non si rilevano ulteriori margini per una riduzione al di sotto di quella concretamente inflitta, giacchè la pena applicata all'appellante corrisponde al minimo edittale"); e perché - dall'altro lato - l'entità della sanzione è stata comunque fissata entro i limiti edittali e non può ritenersi, nel suo complesso, "illegale";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consiiere estensore Il Presi