Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36328/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36328/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36328/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVO ROBERTO nato a CASTELLABATE il 29/09/1963 avverso la sentenza del 22/06/2022 del GIUDICE DI PACE di AGROPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Schiavo Roberto ricorre - attraverso una conversione dell'appello in ricorso per cassazione, disposta dal tribunale di Vallo della Lucania - avverso la sentenza del Giudice di pace di Agropoli, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità - a causa di una presunta utilizzazione probatoria dell'atto di querela, senza il suo consenso - è manifestamente infondato, perché - da un lato - la sentenza impugnata ha dato atto dell'intervenuto accordo delle parti quanto all'utilizzabilità della querela - e - dall'altro lato - nel corso del processo di primo grado è stata ritualmente assunta la testimonianza della persona offesa, sulla cui base è stata pronunciata condanna e che, del resto, esso prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato, che non necessita di riscontri di natura oggettiva, peraltro nella specie esistenti (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36328/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVO ROBERTO nato a CASTELLABATE il 29/09/1963 avverso la sentenza del 22/06/2022 del GIUDICE DI PACE di AGROPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Schiavo Roberto ricorre - attraverso una conversione dell'appello in ricorso per cassazione, disposta dal tribunale di Vallo della Lucania - avverso la sentenza del Giudice di pace di Agropoli, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità - a causa di una presunta utilizzazione probatoria dell'atto di querela, senza il suo consenso - è manifestamente infondato, perché - da un lato - la sentenza impugnata ha dato atto dell'intervenuto accordo delle parti quanto all'utilizzabilità della querela - e - dall'altro lato - nel corso del processo di primo grado è stata ritualmente assunta la testimonianza della persona offesa, sulla cui base è stata pronunciata condanna e che, del resto, esso prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato, che non necessita di riscontri di natura oggettiva, peraltro nella specie esistenti (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
istanza di revisione penale minaccia nel diritto penale modifica della sentenza gravi addebiti penali pericolo di traffico di stupefacenti motivi di cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVO ROBERTO nato a CASTELLABATE il 29/09/1963 avverso la sentenza del 22/06/2022 del GIUDICE DI PACE di AGROPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Schiavo Roberto ricorre - attraverso una conversione dell'appello in ricorso per cassazione, disposta dal tribunale di Vallo della Lucania - avverso la sentenza del Giudice di pace di Agropoli, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità - a causa di una presunta utilizzazione probatoria dell'atto di querela, senza il suo consenso - è manifestamente infondato, perché - da un lato - la sentenza impugnata ha dato atto dell'intervenuto accordo delle parti quanto all'utilizzabilità della querela - e - dall'altro lato - nel corso del processo di primo grado è stata ritualmente assunta la testimonianza della persona offesa, sulla cui base è stata pronunciata condanna e che, del resto, esso prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato, che non necessita di riscontri di natura oggettiva, peraltro nella specie esistenti (Sez.

U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole dell'inosservanza della legge penale con riferimento alla sussistenza di un elemento costitutivo del reato di minaccia, perché la prospettazione del danno ingiusto è univocamente desumibile dal tenore delle parole proferite ("ci sarebbero state conseguenze perché avrebbe buttato giù tutto" qualora la persona offesa non se ne fosse andata dall'Italia); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme