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Ordinanza — n. 36327/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds reiterating lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36327/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Danilo Terrasi's appeal inadmissible because the grounds were generic and merely reiterated arguments already rejected by the lower courts. The appellant contested the credibility of the victim and the testimony of witness Marino, but the appellate court had already provided a complete and logical explanation for its findings. Consequently, the court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to reject the appeal and ordered Terrasi to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and non-specific, merely repeating reasons already examined and rejected by the court of appeal, or lacking a necessary correlation with the decision under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reiterative arguments credibility assessment witness testimony Article 616 c.p.p. procedural costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
2-4 - le ragioni della credibilità della versione della persona offesa e dell' inaffidabilità della deposizione della teste Marino; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
2-4 - le ragioni della credibilità della versione della persona offesa e dell' inaffidabilità della deposizione della teste Marino; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 2, n. 37925 del 12/6/19
Cass. sez. 5, n. 40005 del 7/3/14
Cass. sez. 3, n. 44418 del 16/7/13
Cass. sez. 2, n. 5606 del 8/2/07
Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12
Cass. sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Cass. sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRASI DANILO nato a PALERMO il 01/12/1995 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Terrasi Danilo ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato l'affermazione di reità dell'imputato per il reato di 0.1i agli artt. 582,585 cod. pen., come sancita dalla sentenza di primo grado; ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e alitro); rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12) e che nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); rilevato dunque che i motivi di ricorso, che - trattati congiuntamente - si dolgono di un vizio di motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed all'erronea valutazione della deposizione della teste Marino - sono puramente contestativi e reiterativi delle lagnanze già disattese, con motivazione congrua ed immune da evidente illogicità, dalla sentenza impugnata, che ha illustrato compiutamente - pagg. 2-4 - le ragioni della credibilità della versione della persona offesa e dell' inaffidabilità della deposizione della teste Marino; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/07/2023 Il consi iere estensore__ _ . -^ Il Pres