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Ordinanza — n. 36326/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36326/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36326/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI MULI AGOSTINO nato a PALERMO il 29/05/1956 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Li Muli Agostino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato, commesso in concorso, di cui all'art. 216 primo comma n. 2 e 223 comma 1, 223 comma 2 n. 2, 217 co. 1 n. 4, 219 co. 1 del r.d. n. 267/42; ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità con riferimento al ruolo di amministratore di fatto della società fallita, è indeducibile in questa sede perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal primo giudice e dalla corte di merito, dovendosi dunque i suddetti motivi considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pagg. 3-6 sent. impugnata, ove, oltre all'illustrazione dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni dell'amministratore di diritto, Falluca, peraltro nipote dell'imputato, si enumerano gli svariati riscontri estrinseci, costituiti dai contributi informativi dei precedenti amministratori della società, Piraino e Giannettino, e dei consulenti Di Nino e Mascellaro, tutti convergenti nell'indicazione dell'imputato quale reale "dominus" dell'impresa fallita, di cui, del resto, egli è rimasto socio di maggioranza); ritenuto che, in ogni caso, detti motivi siano volti a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36326/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato che in data 12 giugno 2023 la difesa del ricorrente ha fatto pervenire motivi aggiunti, che non introducono rilievi suscettibili di mutare l'apprezzamento di questa Corte; rilevato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta cattiva gestione danno patrimoniale procurato con astuzia irregolarità finanziarie lotta contro la frode aiuti alle imprese in difficoltà
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI MULI AGOSTINO nato a PALERMO il 29/05/1956 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Li Muli Agostino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato, commesso in concorso, di cui all'art. 216 primo comma n. 2 e 223 comma 1, 223 comma 2 n. 2, 217 co. 1 n. 4, 219 co. 1 del r.d. n. 267/42; ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità con riferimento al ruolo di amministratore di fatto della società fallita, è indeducibile in questa sede perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal primo giudice e dalla corte di merito, dovendosi dunque i suddetti motivi considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pagg. 3-6 sent. impugnata, ove, oltre all'illustrazione dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni dell'amministratore di diritto, Falluca, peraltro nipote dell'imputato, si enumerano gli svariati riscontri estrinseci, costituiti dai contributi informativi dei precedenti amministratori della società, Piraino e Giannettino, e dei consulenti Di Nino e Mascellaro, tutti convergenti nell'indicazione dell'imputato quale reale "dominus" dell'impresa fallita, di cui, del resto, egli è rimasto socio di maggioranza); ritenuto che, in ogni caso, detti motivi siano volti a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato che in data 12 giugno 2023 la difesa del ricorrente ha fatto pervenire motivi aggiunti, che non introducono rilievi suscettibili di mutare l'apprezzamento di questa Corte; rilevato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 Il Cp igliere estensore :