Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36323/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36323/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36323/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSI GINO nato a ROMA il 01/06/1999 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO P/ASINI; Rilevato che Rosi Gino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di cui agli artt. 73 comma 5 d.p.r. n. 309/90, 337 cod. pen. e 495 cod. pen. commessi in Roma il 13 agosto 2022; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., da riqualificare - secondo il ricorrente - in quello dell'art. 496 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e basato su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crtica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso( cfr. pag. 2, ove la Corte sottolinea che la richiesta delle generalità fosse immediatamente funzionale alla redazione degli atti di rito a carico della persona sottoposta alle indagini, così da integrare, la falsità delle dichiarazioni, il reato di cui all'art. 495 cod. pen.); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che invoca, per tale reato, l'applicazione della condizione di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., è del tutto generico, perché - a prescindere dal mutamento normativo che ne ha ampliato l'operatività in ragione della più estesa cornice edittale - non espone le ragioni che avrebbero dovuto indurre l'organo giudicante ad individuarne, nello specifico, contorni (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 primo comma cod. pen., non abitualità del comportamento); rilevato che il ricorrente ha fatto pervenire memoria difensiva, peraltro tardiva perché in violazione dell'art. 611 comma 1 cod. proc. pen., in data 10 luglio 2022, con la quale, in ogni caso, non ha introdotto rilievi tali da determinare diverso apprezzamento da parte di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 73 comma 5 d.p.r. n. 309/90, art. 495 cod. pen, art. 496 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 611 comma 1 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36323/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.p.r. n. 309/90, 337 cod. pen. e 495 cod. pen. commessi in Roma il 13 agosto 2022; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., da riqualificare - secondo il ricorrente - in quello dell'art. 496 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e basato su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crtica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso( cfr. pag. 2, ove la Corte sottolinea che la richiesta delle generalità fosse immediatamente funzionale alla redazione degli atti di rito a carico della persona sottoposta alle indagini, così da integrare, la falsità delle dichiarazioni, il reato di cui all'art. 495 cod. pen.); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che invoca, per tale reato, l'applicazione della condizione di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., è del tutto generico, perché - a prescindere dal mutamento normativo che ne ha ampliato l'operatività in ragione della più estesa cornice edittale - non espone le ragioni che avrebbero dovuto indurre l'organo giudicante ad individuarne, nello specifico, contorni (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 primo comma cod. pen., non abitualità del comportamento); rilevato che il ricorrente ha fatto pervenire memoria difensiva, peraltro tardiva perché in violazione dell'art. 611 comma 1 cod. proc. pen., in data 10 luglio 2022, con la quale, in ogni caso, non ha introdotto rilievi tali da determinare diverso apprezzamento da parte di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze pericolo di traffico di stupefacenti sostanze pericolose consumo di canapa tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 73 comma 5 d.p.r. n. 309/90
art. 495 cod. pen
commessi in Roma il 13 agosto 2022; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., da riqualificare - secondo il ricorrente - in quello dell'art.
art. 496 cod. pen
pen., da riqualificare - secondo il ricorrente - in quello dell'art. 496 cod.
art. 131 bis cod. pen
pen.); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che invoca, per tale reato, l'applicazione della condizione di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod.
art. 611 comma 1 cod. proc. pen
pen., non abitualità del comportamento); rilevato che il ricorrente ha fatto pervenire memoria difensiva, peraltro tardiva perché in violazione dell'art. 611 comma 1 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSI GINO nato a ROMA il 01/06/1999 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO P/ASINI; Rilevato che Rosi Gino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di cui agli artt. 73 comma 5 d.p.r. n. 309/90, 337 cod. pen. e 495 cod. pen. commessi in Roma il 13 agosto 2022; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., da riqualificare - secondo il ricorrente - in quello dell'art. 496 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e basato su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crtica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso( cfr. pag. 2, ove la Corte sottolinea che la richiesta delle generalità fosse immediatamente funzionale alla redazione degli atti di rito a carico della persona sottoposta alle indagini, così da integrare, la falsità delle dichiarazioni, il reato di cui all'art. 495 cod. pen.); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che invoca, per tale reato, l'applicazione della condizione di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., è del tutto generico, perché - a prescindere dal mutamento normativo che ne ha ampliato l'operatività in ragione della più estesa cornice edittale - non espone le ragioni che avrebbero dovuto indurre l'organo giudicante ad individuarne, nello specifico, contorni (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 primo comma cod. pen., non abitualità del comportamento); rilevato che il ricorrente ha fatto pervenire memoria difensiva, peraltro tardiva perché in violazione dell'art. 611 comma 1 cod. proc. pen., in data 10 luglio 2022, con la quale, in ogni caso, non ha introdotto rilievi tali da determinare diverso apprezzamento da parte di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il cons ikve estensore Il Pr