Criminal appeal dismissed for lack of standing; personal filing by defendant invalidates recourse under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant, Helmi Artan, rather than by a qualified defense attorney. Although Artan substantively held the right to appeal the conviction for offenses under Articles 624 and 625 of the Penal Code, the procedural law requires such recourses to be signed by a special court registry member. The court ruled that while standing depends on substantive rights, the concrete exercise of that right necessitates technical representation, rendering the personal filing void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 cod. proc. pen.; While substantive standing depends on the right to appeal, the concrete exercise of that right requires technical representation by a qualified defense attorney, rendering a personally filed recourse inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HELMI ARTAN nato il 19/05/1975 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA/dato avviso alle partii., udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; \r»!, Rilevato che Helmi Artan ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (cfr.
Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv. 272010); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della cassa delle ammend