Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36319/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36319/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36319/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILI VALTER nato a ROMA il 07/09/1959 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Gentili Valter ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che - a riguardo del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen. (contraffazione di carta d'identità) - ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano violazione di legge e carenze motivazionali circa il giudizio di affermazione di responsabilil:à, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, sia perché non dedotto con i motivi di appello e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., sia perché del tutto generico quanto alla presunta grossolanità del falso, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 497 bis cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36319/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 497 bis cod. pen. (contraffazione di carta d'identità) - ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano violazione di legge e carenze motivazionali circa il giudizio di affermazione di responsabilil:à, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, sia perché non dedotto con i motivi di appello e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., sia perché del tutto generico quanto alla presunta grossolanità del falso, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsità ideologica in documenti documenti d'identità uso di false generalità falsificazione di valori di bollo ufficiali credibilità dell'identità falso certificato medico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 497 bis cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILI VALTER nato a ROMA il 07/09/1959 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Gentili Valter ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che - a riguardo del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen. (contraffazione di carta d'identità) - ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano violazione di legge e carenze motivazionali circa il giudizio di affermazione di responsabilil:à, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, sia perché non dedotto con i motivi di appello e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., sia perché del tutto generico quanto alla presunta grossolanità del falso, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. sicchè - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio ,sindacato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della motivazione della senl:enza impugnata, che ha peraltro applicato il minimo edittale);

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres