Criminal appeal dismissed for being specific and reiterative regarding aggravated theft by violence on property.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of appeal was specific and reiterative. The appellant argued against the recognition of the aggravating circumstance of violence on property, but the court found her arguments merely repeated those already rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected as it lacked novelty and contradicted established case law regarding theft involving the removal of anti-theft devices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific and reiterative, meaning they merely repeat arguments already fully examined and rejected by the territorial court without introducing new elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALDRONI FRANCESCA SAVERIA nato a ROMA il 01/05/1984 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO P/ASINI; Rilevato che Valdroni Francesca Saveria ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di furto aggravato dalla violenza sulle cose; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché aspecifico - financo riferito nella rubrica al delitto di "bancarotta fraudolenta" e in ogni caso, nei contenuti, puramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con le cui argomentazioni la ricorrente non si confronta - ed è comunque manifestamente infondato, perché in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la rimozione della placca antitaccheggio collocata a presidio del bene asportato all'interno di un esercizio commerciale integra pacificamente la citata circostanza aggravante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend