Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36314/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36314/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36314/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALE LORENZO nato a ROMA il 13/07/1997 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Casale Lorenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto continuato e pluriaggravato in concorso; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. peri., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, per un verso, non dedotto coi motivi appello ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; per altro verso, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); per altro verso ancora, manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità della suddetta circostanza aggravante (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36314/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 5 cod. peri., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, per un verso, non dedotto coi motivi appello ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; per altro verso, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); per altro verso ancora, manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità della suddetta circostanza aggravante (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
documenti d'identità prove acquisite illegalmente inchiesta per falsità atti falsificazione di monete documento di viaggio usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
peri., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, per un verso, non dedotto coi motivi appello ex art. 606 comma 3 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALE LORENZO nato a ROMA il 13/07/1997 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Casale Lorenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto continuato e pluriaggravato in concorso; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. peri., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, per un verso, non dedotto coi motivi appello ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; per altro verso, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); per altro verso ancora, manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità della suddetta circostanza aggravante (Sez.

U n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il conigliere estensore Il Presidente