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Ordinanza — n. 36313/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36313/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36313/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA MASSIMO GIOVANNI nato a PALERMO il 11/06/1969 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO IMASINI; -v Rilevato che Di Maria Massimo Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 707 cod. pen. in quello di tentato furto aggravato sub A), ha rideterminato la pena inflitta, con la conferma dell'affermazione di reità dell'imputato per tali reati e di quello di furto aggravato sub C), come sancita dalla sentenza di primo grado; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36313/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione revisione della sentenza penale remissione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA MASSIMO GIOVANNI nato a PALERMO il 11/06/1969 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO IMASINI; -v Rilevato che Di Maria Massimo Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 707 cod. pen. in quello di tentato furto aggravato sub A), ha rideterminato la pena inflitta, con la conferma dell'affermazione di reità dell'imputato per tali reati e di quello di furto aggravato sub C), come sancita dalla sentenza di primo grado; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta crimincsa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (modalità dei fatti e plurimi, gravi precedenti penali), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen.,:o delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/07/2023 Il consig ere est