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Ordinanza — n. 36307/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36307/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36307/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGENA ANDREA nato a [DOLO il 22/04/1976 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1. Andrea Legena ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia il 7 giugno 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato e dal Procuratore Gene- rale, con cui il Tribunale di Brescia il 14 gennaio 2022, all'esito del giudizio abbre- viato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione illecita di co- caina (fatto, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 29 ottobre 2021), in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ebbene, ha applicato all'imputato la pena accessoria della interdizione per cinque anni dai pubblici uffici; con con- ferma nel resto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36307/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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legatario america del Sud legittimazione a ricorrere legittimazione a contestare licenza decisione pendente lite legittimazione ad agire
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGENA ANDREA nato a [DOLO il 22/04/1976 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1. Andrea Legena ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia il 7 giugno 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato e dal Procuratore Gene- rale, con cui il Tribunale di Brescia il 14 gennaio 2022, all'esito del giudizio abbre- viato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione illecita di co- caina (fatto, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 29 ottobre 2021), in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ebbene, ha applicato all'imputato la pena accessoria della interdizione per cinque anni dai pubblici uffici; con con- ferma nel resto.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto privo di specificità, poiché non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui non si confronta La Corte territoriale, infatti, alla p. 4, ha già valorizzato, con ragionamento sufficiente e non inc:ongruo, nel senso della ostatività alla invocata riqualificazione la quantità e la qualità della sostanza stupefacente detenuta. Rispetto a tale ragionamento il ricorrente si limita a riba- dire quanto affermato - e disatteso - nell'atto di appello. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che appare conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 10