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Ordinanza — n. 36302/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36302/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36302/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA DONATA nato a TORREMAGGIORE il 13/04/1959 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; N. 6139/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Donata De Rosa ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui laorte di appello di L'Aquila. il 10 novembre 2022 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Pe- scara il 26 novembre 2019 ha riconosciuto la stessa responsabile della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza condan- nando la stessa, con la recidiva, senza attenunati, alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36302/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6139/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Donata De Rosa ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui laorte di appello di L'Aquila. il 10 novembre 2022 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Pe- scara il 26 novembre 2019 ha riconosciuto la stessa responsabile della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza condan- nando la stessa, con la recidiva, senza attenunati, alla pena di giustizia.

Parole chiave

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domanda di ricusazione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate impugnazione di decisioni amministrative allegazione motivata
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA DONATA nato a TORREMAGGIORE il 13/04/1959 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; N. 6139/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Donata De Rosa ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui laorte di appello di L'Aquila. il 10 novembre 2022 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Pe- scara il 26 novembre 2019 ha riconosciuto la stessa responsabile della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza condan- nando la stessa, con la recidiva, senza attenunati, alla pena di giustizia.

2. La ricorrente si affida ad un unico, complessivo, motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione sia all'affer- mazione della penale responsabilità sia alla dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e mera mente assertivi. Gli stessi non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, per- ché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indi- cazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. La ricorrente omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua e corretta in punto di diritto (ergo: immune da vizi sindacabili in sede di legittimità), essendo stato dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell'imputata e del quia circa la dosimetria della pena.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 10 l