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Ordinanza — n. 36298/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36298/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36298/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEPRE LUCA nato a ANAGNI il 13/01/1997 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Luca Lepre ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma,11 2 novembre 2022/ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Frosinone il 16 novembre 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di "fuga" e di omissione di soccorso stradale, di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, del del d.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36298/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 189, commi 1, 6 e 7, del del d.

Parole chiave

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violazione semplice della LCStr accusa penale verdetto di colpevolezza momento del reato altri capi d'accusa denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEPRE LUCA nato a ANAGNI il 13/01/1997 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Luca Lepre ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma,11 2 novembre 2022/ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Frosinone il 16 novembre 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di "fuga" e di omissione di soccorso stradale, di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, del del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 295, commessi il 15 giugno 2017, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, sotto i seguenti aspetti: manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà dell'apparato giustificativo, oltre che travisamento della prova; insussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie contestata; illegittimità/ erroneità e ingiustizie/ del trattamento sanzionatorio. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è manifestamente infondato. Esso, infatti, strutturato genericamente, assertivamente ed in fatto, trascura che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alla pp. 2-4 della sentenza impugnata, le stesse questioni, che vengono oggi meramente reiterate dal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti già sviluppati dai Giudici di merito. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio