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Ordinanza — n. 36295/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36295/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36295/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FRANCESCO nato a ANDRIA il 26/01/1971 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; N. 3710/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Francesco Lombardi ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sen- tenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Bari il 15 febbraio 2022 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribu- nale di Trani l'8 febbraio 2016, all'esito del giudizio abbreviato„ ha riconosciuto lo stessi responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione cocaina, in conseguenza condannan- dolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla riconosciuta recidiva, alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denuncia promiscua- mente violazione di legge (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36295/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3710/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Francesco Lombardi ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sen- tenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Bari il 15 febbraio 2022 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribu- nale di Trani l'8 febbraio 2016, all'esito del giudizio abbreviato„ ha riconosciuto lo stessi responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione cocaina, in conseguenza condannan- dolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla riconosciuta recidiva, alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denuncia promiscua- mente violazione di legge (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità.

Parole chiave

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credito lombard accertamento inesatto dei fatti mancata prova di parzialità responsabilità penale dei minori difficoltà linguistiche onere della prova

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
4.Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FRANCESCO nato a ANDRIA il 26/01/1971 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; N. 3710/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Francesco Lombardi ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sen- tenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Bari il 15 febbraio 2022 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribu- nale di Trani l'8 febbraio 2016, all'esito del giudizio abbreviato„ ha riconosciuto lo stessi responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione cocaina, in conseguenza condannan- dolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla riconosciuta recidiva, alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denuncia promiscua- mente violazione di legge (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Si tratta di motivi non .0n?) consentiti dalla legge perché non scanditi da ne- cessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impu- gnata. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità: in particolare, i Giudici di merito hanno dato conto degli ele- menti di prova emersi in ordine alla responsabilità del prevenuto, escludendo che potesse trattarsi di detenzione per uso personale (v. penultima pagina della sen- tenza impugnata). 4.Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla decla- ratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima con- forme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Ro