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Ordinanza — n. 36287/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36287/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36287/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ARROUCH AHMED nato il 26/03/1975 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione El Arrouch Ahmed ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Bologna il 9 maggio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di detenzione illecita di cocaina e di cannabis (capo A: art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), di cessione di hashish (capo B: art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990) e di cessione di cocaina (capo C: art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990), fatti tutti commessi tra agosto e novembre 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, oltre alla confisca del denaro in sequestro, ebbene, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36287/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili sufficienza della testimonianza onere della prova testimone a carico gravi addebiti penali asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ARROUCH AHMED nato il 26/03/1975 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione El Arrouch Ahmed ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Bologna il 9 maggio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di detenzione illecita di cocaina e di cannabis (capo A: art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), di cessione di hashish (capo B: art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990) e di cessione di cocaina (capo C: art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990), fatti tutti commessi tra agosto e novembre 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, oltre alla confisca del denaro in sequestro, ebbene, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

Il ricorrente si affida a due motivi con cui denuncia violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento dell'invocata attenuante della collaborazione di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e della — ritenuta illegittimità della confisca del denaro sequestrato all'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alle pp. 2-4 della sentenza impugnata, le stesse questioni, che vengono meramente reiterata dal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi effettivamente con gli argomenti svolti dai Giudici di merito, i quali hanno spiegato, quanto alla circostanza attenuante, il limitato valore del comportamento collaborativo e, in relazione alla confisca, l'assenza di lecite fonti di reddito in capo all'imputato.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 lug