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Ordinanza — n. 36276/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36276/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36276/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHANMI ISSAM nato il 15/07/1978 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Ghanmi Issam ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bologna, il 18 febbraio 2022, in parziale riforma della dedisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Modena il 14 settembre 2020, all'esito del giudizio ordinario, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di concorso (con Ghalmi Aymen) nella detenzione illecita di eroina e cocaina (art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 30 ottobre 2015, in conseguenza condannandolo, riconosciuta la contestata recidiva, alla pena di giustizia, con confisca del denaro sequestrato all'imputato, ebbene, ha revocato la confisca del denaro; con conferma nel resto.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36276/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

Parole chiave

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garanzia di un equo processo ammende per infrazione procedurale vizi procedurali indigenza processuale non provata caso poco grave domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, cori il quale lamenta violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità penale dell'imputato a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHANMI ISSAM nato il 15/07/1978 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Ghanmi Issam ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bologna, il 18 febbraio 2022, in parziale riforma della dedisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Modena il 14 settembre 2020, all'esito del giudizio ordinario, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di concorso (con Ghalmi Aymen) nella detenzione illecita di eroina e cocaina (art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 30 ottobre 2015, in conseguenza condannandolo, riconosciuta la contestata recidiva, alla pena di giustizia, con confisca del denaro sequestrato all'imputato, ebbene, ha revocato la confisca del denaro; con conferma nel resto.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, cori il quale lamenta violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità penale dell'imputato a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. con il coimputato Ghalmi Aymen nel reato di detenzione illecita, avendo pacificamente (solo) il coimputato la materiale detenzione della droga e non emergendo prova dell'ipotizzato concorso. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alla pp. 13-14 della sentenza impugnata, la stessa questione, che viene meramente reiterata dal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito, i quali hanno valorizzato non solo la fuga del ricorrente ed il complessivo atteggiamento tenuto nel determinato contesto spazio-temporale ma anche la presenza nelle memorie dei telefoni cellulari dei due di messaggi indicativi di un'attività di spaccio di droga.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 l