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Ordinanza — n. 36275/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific lack of argumentation against first-instance findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36275/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by two defendants inadmissible and ordered them to pay procedural costs. The defendants argued that the lower courts lacked sufficient evidence for their criminal convictions, but the Court found their arguments were merely repetitive without engaging with the specific reasoning of the trial judges. Consequently, the appeals were rejected because they failed to demonstrate a specific violation of law or a defect in the court's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and address the merits; generic complaints regarding evidence or motivation without engaging with the lower court's reasoning result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity requirement defect of motivation repetitive arguments procedural costs diritto di ottenere una decisione abbandono del procedimento per truffa ritiro della domanda

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
I ricorsi sono, dunque, aspecifici, oltre che costruiti in fatto: essendo, dunque, inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
I ricorsi sono, dunque, aspecifici, oltre che costruiti in fatto: essendo, dunque, inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABDELFATTAH AYMAN SOBHI YEHIA (CUI 0554I0M) nato il 19/11/2001 ELDORG YOUSSEF NASER HASSAN MOHAMED (CUI 0553FLT) nato il 22/02/2001 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Abdelfattah Ayman Sobhy Yehia e Eldorg Youssef Naser Hassan Mohamed ricorrono, tramite un unico ricorso curato dal comune Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata/con la quale la Corte di appello di Milano71'11 novembre 2022, .in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Milano il 1° giugno 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto entrambi gli imputati responsabili del reato di detenzione illecita di hashish e di cocaina (qualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), commesso il 3 maggio 2022, in conseguenza condannando ciascuno, riconosciute al solo Abdelfattah Ayman Sobhy Yehia le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva qualificata, operata per entrambi la diminuzione per il rito, alla sanzione stimata di giustizia, ebbene, riconosciute anche a Eldorg Youssef Naser Hassan Mohamed le attenuanti generiche, ha ridotto nei confronti di entrambi la pena, ordinando la sospensione condizionale della stessa quanto a Eldorg Youssef Naser Hassan Mohamed; con conferma nel resto.

I ricorrenti si affidano ad un unico motivo con il quale lamentano promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, quanto alla sussistenza di prove idonee all'affermazione di penale responsabilità degli imputati. Le impugnazioni sono manifestamente infondate. Trascurano, infatti, i ricorrenti che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alle pp. 5-9 della sentenza impugnata (da leggersi insieme alla pp. 2-6 della decisione di primo grado), le stesse identiche questioni, che vengono meramente reiterate senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito.

I ricorsi sono, dunque, aspecifici, oltre che costruiti in fatto: essendo, dunque, inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom