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Ordinanza — n. 36271/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36271/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36271/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALO MARIO nato a NAPOLI il 28/08/1963 BUSSOLA GIUSTINA nato a NAPOLI il 28/02/1966 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Mario Palo e Giustina Bussola ricorrono, tramite un unico ricorso curato dal comune Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli il 19 ottobre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Benevento il 22 ottobre 2014, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili dei reati di detenzione illecita e di cessione di cocaina (qualificati ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), commessi il 14 maggio 2014, in conseguenza condannando ciascuno, con le attenuanti generiche ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36271/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorrenti si affidano a quattro motivi con i quali lamentano promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. Con il primo motivo, in particolare, censurano l'affermazione di responsabilità, che sarebbe basata su una dichiarazione erroneamente ed illegittimamente ritenuta confessoria e su una chiamata di correo, che, però, tale non potrebbe considerarsi; in ogni caso, mancherebbe la prova della sussistenza del necessario elemento soggettivo. Con il secondo motivo deducono la mancata riqualificazione in melius dei fatti nella violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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accertamento inesatto dei fatti allegazioni inverosimili falsa dichiarazione della parte motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALO MARIO nato a NAPOLI il 28/08/1963 BUSSOLA GIUSTINA nato a NAPOLI il 28/02/1966 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Mario Palo e Giustina Bussola ricorrono, tramite un unico ricorso curato dal comune Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli il 19 ottobre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Benevento il 22 ottobre 2014, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili dei reati di detenzione illecita e di cessione di cocaina (qualificati ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), commessi il 14 maggio 2014, in conseguenza condannando ciascuno, con le attenuanti generiche ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

I ricorrenti si affidano a quattro motivi con i quali lamentano promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. Con il primo motivo, in particolare, censurano l'affermazione di responsabilità, che sarebbe basata su una dichiarazione erroneamente ed illegittimamente ritenuta confessoria e su una chiamata di correo, che, però, tale non potrebbe considerarsi; in ogni caso, mancherebbe la prova della sussistenza del necessario elemento soggettivo. Con il secondo motivo deducono la mancata riqualificazione in melius dei fatti nella violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Tramite il terzo motivo censurano la mancata derubricazione del reato in quello di favoreggiamento, limitatamente alla posizione dell'imputata Giustina Bussola. Infine, con l'ultimo motivo, comune ad entrambi, denunziano la eccessiva severità della pena, che si sarebbe dovuta contenere partendo dai minimi edittali e applicando agli imputati la massima riduzione consentita in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche. Le impugnazioni sono manifestamente infondate. Trascurano, infatti, i ricorrenti che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza impugnata, le stesse identiche questioni, che vengono meramente reiterate senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito sia in tema di affermazione di responsabilità sia in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti sia quanto al trattamento sanzionatorio.

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in