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Ordinanza — n. 36167/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36167/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36167/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROVENZANO GIOVANNI nato a VENEZIA il 27/10/1972 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; of2Q OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giovanni Provenzano avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia t. ha confermato la condanna riportata dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 624 e 61 n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36167/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Giovanni Provenzano avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia t. ha confermato la condanna riportata dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 624 e 61 n.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali circostanze attenuanti deduzione per spese assenza di caso di rigore censure procedurali spese di difesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROVENZANO GIOVANNI nato a VENEZIA il 27/10/1972 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; of2Q OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giovanni Provenzano avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia t. ha confermato la condanna riportata dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 624 e 61 n.

11) cod. pen.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censurano vizi motivazionali del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha confermato la valutazione di attendibilità del narrato della persona offesa, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; invero, seguendo un iter logico immune da censure e conforme con la disamina dei dati probatori, il giudice di merito ha valorizzato l'assenza di finalità ritorsive in capo alla p.o. (che non si è costituita parte civile), nonché la circostanza che il Provenzano è stato in grado (peraltro per mezzo della provvista fornita dalla stessa vittima) di recuperare una parte della refurtiva;

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.4 del provvedimento impugnato);

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il